venerdì 21 giugno 2013

INPS: avvisi bonari per la Gestione Artigiani e Commercianti

L’INPS, con la circolare n. 98 del 14 giugno 2013, ha comunicato che, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, si è proceduto alla formazione degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a novembre 2012 e febbraio 2013.
Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
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mercoledì 19 giugno 2013

Bonus bebè. A breve l’invio delle istanze

Dal 1° fino al 10 luglio 2013 le mamme lavoratrici potranno chiedere all’INPS il bonus bebè

Premessa – Dieci giorni di tempo per le mamme lavoratrici al fine di richiedere il bonus bebè. Infatti, dalle ore 11.00 del 1° luglio fino al 10 luglio 2013 è possibile chiedere il contributo economico in via telematica, accedendo al portale dell’INPS (www.inps.it) tramite PIN o attraverso il supporto dei pensionati. In particolare, all’atto della richiesta bisogna scegliere tra la retta per pagare i servizi per l’infanzia e i voucher per pagare la baby-sitter; una volta effettuata la preferenza non può più essere modificata.

Bonus bebè – L’agevolazione, che è alternativa al congedo parentale, è stata introdotta , in via sperimentale per gli anni 2013-2015 - dalla Riforma del mercato del lavoro (art. 4, c. 24, lett. b) L. n. 92/2012). In pratica, è stata data la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter). L’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Al riguardo, bisogna ricordare che l’agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando. Ovviamente, per usufruire del bonus bebè è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter. 
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Contratti di rete: chiarimenti dopo le ultime modifiche normative

La circolare 20/E - L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20/E del 18 giugno 2013, ha fornito i chiarimenti sulle conseguenze fiscali derivanti dalla possibilità per la rete d’imprese di acquisire autonoma soggettività giuridica. In particolare con l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, viene data vita a un nuovo soggetto di diritto completamente autonomo rispetto alle singole imprese che aderiscono al contratto. Il contratto di rete può diventare soggetto di diritto mediante l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete, autonomo anche dal punto di vista tributario. Nella circolare, in aggiunta alle precisazioni contenute nella circolare n. 15/2011, l’Agenzia fornisce ulteriori delucidazioni sull’agevolazione fiscale concessa sotto forma di sospensione d’imposta, alle imprese che partecipano alla rete, e che accantonano gli utili di esercizio ad apposita riserva, destinandoli al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 

La rete “soggetto” - I “decreti crescita” (D.L. n. 83/2012 e n. 179/2012) hanno introdotto la possibilità, per la rete dotata di fondo patrimoniale comune, di acquisire la soggettività giuridica, condizionata all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese. La circolare n. 20/E chiarisce che la rete di imprese, dopo tale iscrizione, diviene un nuovo soggetto di diritto (“rete-soggetto”), con rilevanza anche dal punto di vista tributario, configurandosi come un autonomo soggetto passivo di imposta “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. 

Rilevanza tributaria - Le “reti-soggetto” scontano l’imposta sul reddito delle società ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir, inoltre sono soggetti passivi Irap in relazione all’attività esercitata. Riguardo alla soggettività passiva ai fini Iva (articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972), vengono chiarite le modalità operative per l’attribuzione del numero di partita Iva. Dunque, le “reti-soggetto”, in sede di dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10), indicheranno la natura giuridica con il codice “59 - Rete di imprese”. La “rete-soggetto”, inoltre dovrà tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. 600/1973. 

Rapporti tra i partecipanti e la rete – Per quanto riguarda i rapporti tra partecipanti e la rete, secondo l’Agenzia, hanno natura partecipativa e sono assimilabili ai rapporti esistenti tra soci e società. Nelle “reti-soggetto”, la contribuzione al fondo patrimoniale da parte delle imprese aderenti, deve essere trattata quale “partecipazione” che rileva, al pari dei conferimenti in società, sia contabilmente sia fiscalmente. 

La rete “contratto” - La circolare 20/E precisa che le indicazioni fornite dall’Agenzia in precedenza, rimangono tuttora valide per le reti di impresa che sono prive di soggettività giuridica, e definite “reti-contratto”. In particolare, viene ribadita l’assenza di soggettività tributaria della rete non iscritta nel registro delle imprese, in quanto priva di soggettività giuridica, confermando quanto affermato in una precedente circolare (n. 4/2011) e già ribadito nella risoluzione n. 70/2011. Alla rete può essere attribuito un proprio codice fiscale, visto che l’iscrizione all’Anagrafe tributaria è consentita anche alle organizzazioni di persone prive di personalità giuridica. 

Effetti giuridici della nella rete contratto - Diversamente dalla “rete-soggetto”, nella “rete-contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti e conseguentemente, qualora il contratto preveda la nomina di un organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso, gli atti posti in essere da quest’ultimo (che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti) producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati. 

Chiarimenti fiscali - L’imputazione fiscale dei costi e dei ricavi generati dalle operazioni poste in essere dall’organo comune richiede la fatturazione diretta da parte dei singoli partecipanti nel caso di operazioni attive, e ai singoli partecipanti in caso di operazioni passive. Per i beni acquistati e i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo a essi imputabile. Specularmente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile. 

Imposta di registro - L’Agenzia delle Entrate chiarisce il diverso trattamento applicabile alle “reti-soggetto” e alle “reti-contratto”. Con riferimento alle prime, viene precisato che, nelle ipotesi di svolgimento di attività commerciale o agricola in via esclusiva o principale, in relazione ai conferimenti al fondo patrimoniale comune, si rende applicabile l’articolo 4, lettera a), della Tariffa, parte prima, secondo cui sono soggetti all’imposta la costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio “delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”. Quindi in relazione a conferimenti di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili, l’imposta è dovuta nelle misure indicate nell’articolo 1 della Tariffa, e in relazione agli apporti di denaro o di beni mobili, è dovuta l’imposta in misura fissa (168 euro). 
Diversamente, qualora la rete–soggetto non svolga attività commerciale o agricola in via principale o esclusiva, per i conferimenti al fondo comune trovano applicazione le disposizioni dettate dagli articoli della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. In via residuale, “per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, si applica l’articolo 9, in base al quale l’imposta di registro è dovuta nella misura del 3 per cento. 

Contratti privi di soggettività giuridica - Per i contratti di rete privi di soggettività giuridica si applica, in linea generale, l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro, prevista per gli atti pubblici o scritture private autenticate non aventi per oggetto atti a contenuto patrimoniale. Con i conferimenti al fondo patrimoniale comune, infatti, le imprese partecipanti destinano parte del proprio patrimonio alla realizzazione del programma comune senza, tuttavia, che si verifichi alcun effetto traslativo. L’Agenzia delle Entrate nel fare rinvio alla circolare n. 3/2008, chiarisce che la costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all’imposta sulle successioni o donazioni, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale.
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Riforma del condominio: la disciplina delle spese

 (Legge n. 220/2012)  Riforma del condominio

Definizione di condominio – Esso è una particolare forma di comunione su di un bene immobile, la cui peculiarità va rintracciata nella coesistenza di parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune aventi funzione strumentale circa il godimento delle singole porzioni immobiliari. È dunque sulle parti comuni che vi è necessità di regolare il riparto delle spese che queste possono generare. La ratio del pagamento sta nel fatto che si tratta di un’obbligazione che grava sulla proprietà delle singole unità immobiliari. 

Parti comuni del condominio – Il legislatore della riforma ha modificato la disciplina delle parti comuni contenuta negli articoli 1117 e segg. del codice civile. Sono ritenute “parti comuni” del condominio: 
- il suolo su cui sorge l'edificio, compreso di fondamenta, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate; 
- aree destinate a parcheggio, l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi ed i sottotetti; 
- le opere, le installazioni e i manufatti utili all'uso e al godimento comune, quali: ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili. 
Tale elenco non è tassativo ma costituisce presunzione di comproprietà, in quanto si presumono di proprietà comune se non risulta il contrario dal titolo (art.1117 c. 1 del c.c.). 

Utilizzo – Dal godimento della comunione non derivano solo beneficima anche oneri di spesa. L’articolo 1118 del c.c. disciplina, infatti, il diritto dei partecipanti sulle parti comuni, il quale si presume proporzionale al valore delle singole unità immobiliari, salvo diversa previsione contenuta nel regolamento condominiale. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neppure se vi rinuncia. Speciale disposizione è prevista per l'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, in quanto è data la possibilità di distacco, purché non derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Il rinunziante è comunque tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione. 

Ripartizione delle spese - I criteri legali di ripartizione delle spese si esprimono in millesimi di proprietà generale o in millesimi di uso (art. 1123 del c.c.). Tale ripartizione è derogabile all'unanimità tramite il regolamento condominiale (Cass. 3.7.2000, n. 8877) e il singolo condomino può essere esentato solo se vi è una apposita clausola nel regolamento o vi è un’espressa delibera in tal senso (Cass. n.5975/2004). Gli articoli 1123 e segg. del Codice civile contengono l’elenco delle spese e delle modalità di ripartizione. Alcune sono ripartite in parti uguali tra i proprietari; altri sono ripartite in proporzione all’uso. 
Vediamo due esempi: 
- se i citofoni di alcuni unità abitative non funzionano, va verificata la causa del malfunzionamento: se essa dipende da un danno all’ impianto centrale, la spesa va ripartita tra tutti i condomini; se invece il danno è nelle singole diramazioni dell’impianto, la spesa riguarderà soltanto i proprietari dei citofoni guasti; 
- se un soggetto è proprietario di una unità nel condominio, ma nessuno vi abita, per quanto riguarda le spese di acqua e luce comune, in base all’art.1123 del c.c., la spesa va ripartita in base al numero di unità abitative. Il regolamento può però derogarvi, disponendo un esonero totale o parziale a favore dei proprietari che non vi abitano. 

Tabelle millesimali – Esse sono allegate al regolamento di condominio e costituiscono l’indice di calcolo per la ripartizione delle spese condominiali riguardanti le parti comuni o l’uso di servizi. Richiedono l’unanimità per essere modificate (art. 69 disp. att.). Le Sezioni Unite hanno chiarito che le tabelle non incidono sui diritti e sulle posizioni sostanziali dei condomini, dunque esse si limitano ad esprimere, in termini numerici, un rapporto di valore tra i diritti dei singoli condomini. 
Se in un condominio non si è ancora provveduto alla redazione delle tabelle millesimali, le spese di acqua e luce comune vanno ripartite sulla base dei metri quadrati delle singole unità abitative, e non in base al numero di esse. L’assemblea può infatti derogare a quanto disposto dall’art.1123 c.1 del c.c. 

Riscossione – Spetta all’assemblea approvare la ripartizione e all’amministratore, invece, la riscossione, su cui grava altresì l'onere della prova dell'avvenuta effettuazione di tali operazioni, attraverso la predisposizione di un rendiconto e la tenuta dei registri. Egli può esigerne il pagamento anche mediante un decreto ingiuntivo. L'inutile decorso del semestre, previsto dall’art. 63 disp. att., non fa venire meno il debito contratto dal moroso, ma espone l'amministratore a responsabilità da mandato. È data la possibilità all'assemblea di intervenire esonerando l'amministratore dal dare corso ad iniziative dirette al recupero del credito. Non è richiesta la preventiva messa in mora del condòmino moroso (Cass. n.9181/2013). Nel caso di morosità protratta per oltre sei mesi, l'amministratore è autorizzato a sospendere l'erogazione dei servizi (art. 63 c. 3 disp. att.), con l’ovvia conseguenza della difficoltà circa l’individuazione dei servizi che possono essere facilmente sospesi senza creare problemi ai restanti condomini. I terzi creditori possono chiedere all’amministratore i dati relativi ai condomini morosi, al fine di attivarsi per il recupero dei crediti, e solo in via surrogatoria ai condomini solventi.
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lunedì 10 giugno 2013

I principali adempimenti e scadenze contrattuali del mese di giugno 2013

LUNEDÌ 17
Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di maggio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di maggio 2013 a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2013.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.
Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre ottobre – dicembre 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.
Addizionali
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (maggio 2013).
LUNEDÌ 24
Modello 730
Il CAF/professionista consegna al dipendente/pensionato i modelli 730 e 730-3 elaborati (il termine originario del 15 giugno 2013, differito al 17 giugno 2013 in  quanto coincidente con il sabato, è stato spostato a tale data dal DPCM 29 maggio 2013).
DOMENICA 30 - LUNEDÌ 1 (LUGLIO)
INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di maggio 2013, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.
Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di maggio 2013.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.
Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese dimaggio 2013.
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martedì 4 giugno 2013

Il ricorso ai trust per la tutela del proprio patrimonio

Lo strumento giuridico non è disciplinato dalla legge italiana, bensì dal diritto anglosassone, tuttavia può essere utilizzato anche nella Penisola considerato che l'Italia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1985. Inoltre, dal 1992 è stata ammessa l'istituzione dei trust cosiddetti «interni», ovvero quelli su beni e fra soggetti italiani, con espresso rinvio a una legge regolatrice estera (in primis inglese) e la Finanziaria del 2007 ha riconosciuto l'istituto a livello fiscale.
Le caratteristiche del contratto
Il contratto vede coinvolti tre soggetti: il disponente (settlor in inglese), cioè colui che conferisce il patrimonio al trust; il gestore (trustee), figura alla quale viene affidata la proprietà dei beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato a gestirli nell'interesse del beneficiario (beneficiary), destinatario finale del trust. Il settlor, inoltre, ha la facoltà di nominare un protector, che di fatto monitora l'attività di gestione e interviene in situazioni straordinarie che rischiano di compromettere il patrimonio stesso.
Quanto al trustee, può essere tanto una persona fisica o giuridica. Il beneficiario può risultate esistente nel momento in cui il trust viene costituito o meno (è il caso dei trust di scopo, destinati ad esempio ai futuri nipoti). Con il conferimento i beni risultano protetti dai creditori e le transazioni possono avvenire in maniera riservata.
La segregazione patrimoniale è un elemento caratterizzante del trust». Grazie ad essa, i beni conferiti dal disponente/settlor costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio del trustee e non fanno più parte del patrimonio dello stesso disponente».
Uno strumento utilizzato per finalità successorie
Così lo strumento può essere utilizzato soprattutto con finalità successorie, come alternativa alla legittima e al testamento quando l'obiettivo è garantire l'unità della destinazione e una gestione oculata dei beni. «La possibilità di conferire al trust masse eterogenee di beni e diritti come partecipazioni societarie, aziende, immobili, strumenti finanziari o opere d'arte permette di preservare l'impronta del fondatore». Infatti il disponente ha assoluta libertà di definire nell'atto istitutivo i principi e le finalità che dovrà seguire il trustee nell'amministrare i beni conferiti in favore degli eredi-beneficiari. L'unico vincolo è il rispetto delle norme imperative previste dal nostro ordinamento, incluse quelle in materia di successione legittima.
Il trust è preferibile in ottica successoria «alla donazione ai futuri eredi della nuda proprietà delle partecipazioni accompagnata da patti parasociali perché il primo è più flessibile e consente anche l'introduzione di figure professionali esterne alla famiglia, che sono maggiormente in grado di traghettare l'impresa e di porsi eventualmente anche come arbitri imparziali nell'interesse della conservazione del valore dell'impresa nel caso di conflitti familiari.

Il trust sempre più spesso lo strumento viene utilizzato per la gestione segregata di beni nelle procedure concordatarie e fallimentari proprio per la capacità di separazione e destinazione del patrimonio a finalità individuate».
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AMVA - Impresa continua. Sostegno alla creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda

Per favorire il ricambio generazionale, stimolare la nascita di nuova imprenditoria e contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e occupazione del mercato del lavoro,Italia Lavoro S.p.A. ha pubblicato un Avviso che mette a disposizione risorse pari a 5.000.000 euro. 

Il bando intende incentivare il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (ossia 34 anni e 364 giorni). 

Ai soggetti beneficiari verrà riconosciuto un contributo di:
- 5.000 euro per ogni trasferimento d’azienda il cui importo sia compreso tra 10.000 e 29.999,99 euro; 
- 10.000 euro per ogni trasferimento d’azienda di importo pari o superiore a 30.000 euro.
Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013, salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili, attraverso il sistema informativo di Italialovoro.
Per informazioni e assistenza nella redazione e presentazione delle domande: 
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