giovedì 27 settembre 2012

Il flop del Fondo Jessica e Jeremie

Che fine hanno fatto 208 milioni di euro che la Bei e la Regione siciliana avevano messo a disposizione delle imprese per investimenti sulle innovazioni? Chi li tiene in banca e perché? E quanto ci hanno guadagnato coloro che dispongono delle risorse dal 2009 ad oggi?

Queste domande finora non hanno avuto risposte.
L’unica certezza è che sono nelle mani delle banche – gli intermediari finanziari. Il meccanismo di erogazione del finanziamento si è inceppato, presenta criticità gravi. Che significa? Le regole sono state fatte male. Si sarebbe dovuto prevedere per tempo che non funzionavano? Sicuramente sì, ma la preoccupazione del flop non l’hanno avuta.
Con grande scorno per le imprese siciliane, che avrebbero dovuto avere accesso ad un robusto prestito, fino a 400 mila euro con un tasso agevolato. Il 40 per cento delle risorse, conferite attraversi i fondi europei, non sarebbero state gravate di alcun interesse.
Tutto si trova nelle mani degli intermediari finanziari, cui compete di istruire le pratiche e decidere se concedere o meno il prestito. La valutazioni sono le banche a farle, seguendo i consueti canali e le consuete norme. Ricordate il caso Unicredit? Dall’oggi al domani, attraverso automatismi gestionali preconfezionati, è stato deciso che le Regioni in ritardo sul rientro del debito sanitario sono stati messi dietro la lavagna. Rating negativo, in punizione. Con la conseguenza che a pagare sono le imprese siciliane, quelle meno robuste, non possono scontare le fatture della Regione siciliana.
Non cambia niente, insomma. Il coltello dalla parte del manico ce l’hanno loro. Ed è questa la ragione per la quale le criticità avvistate per spiegare il flop, sono macigni irremovibili.
La storia, a questo punto. Le iniziative Jessica (e Jeremie) in Sicilia sono state formalmente avviate il 19 novembre 2009, con la sottoscrizione di due accordi di finanziamento tra la Bei (o Fei, che agisce per la Bei) e la Regione siciliana, avente per oggetto la creazione del Fondo di partecipazione, affidato alla gestione ed amministrazione della Bei, operante attraverso intermediari finanziari. Il Fondo JEREMIE è dedicato al sostegno finanziario, con vari strumenti, delle piccole e medie imprese (PMI) dell’Isola e al microcredito, per un ammontare complessivo di 60 milioni di euro. Una bella somma, dunque: 148 più 60 fanno 208 milioni di euro.
Alla costituzione dei due Fondi la Regione ha contribuito con parte delle risorse finanziarie afferenti a quattro Assi prioritari (Ferse e Por-fers), per un totale di circa 148 milioni di euro.
In una nota riepilogativa dell’attività Bei per il Fondo, si apprende che esso agisce attraverso Accordi operativi, denominati Fondo di rigenerazione Urbana Sicilia e Fondo Jessica Sicilia. Ebbene, la nota ufficiale lamenta che “nonostante l’analisi di 104 progetti svolta dal FSU Multisettoriale (Fondo di rigenerazione Urbana Sicilia) abbia evidenziato alcuni progetti interessanti e validi per uno sviluppo futuro, purtroppo nessuno di questi ha dimostrato di avere caratteristiche di ammissibilità immediata all’iniziativa Jessica”.
Soltanto quattro progetti, precisa la nota, sono supportati da un progetto esecutivo, “mentre la maggior parte ha un livello dim progettazione comunque ritenuto non coerente con i vincoli temporali di Jessica posti nella programmazione 2007-2012”.
Altra criticità? La “bancabilità”. I progetti “sono improntati alla logica dei contributi a fondo perduto, non presentando elementi operativi e finanziari che supportino la restituzione dei capitali in essi investiti”. Che significa? Mancano le garanzie consuete, né più né meno.
Sul FSU energia c’è qualche spiraglio. Su 70 iniziative sono stati individuati 18 progetti di potenziale interesse”. Oh, però. Certo, c’è un però. “Il FSU energia ritiene che gli stessi progetti sarebbero meglio sviluppati in forma di partenariato pubblico-privato, onde garantire la robustezza economico-fimanziaria richiesta dall’iniziativa Jessica”. Dove li trova la parte pubblica i soldi per co-finanziare?
La presa per i fondelli è di drammatica evidenza. Risultato: i soldi restano in banca e non c’è verso di smuoverli. Non è che siano inutilizzati, sono virtualmente spendibili. Nel senso che potrebbero regalare grosse soddisfazioni al managment degli intermediari finanziari, o più in alto, grazie a operazioni ben più remunerative del Jessica.
La questione fu affrontata dall’assessorato all’Economia della Regone siciliana, che aveva provveduto alla costituzione del Fondo Jessica e delll’altro Fondo, Jeremie, che presentava le stesse criticità del Fondo Jessica. “Non è chiaramente indicato il tasso di interesse praticato sulla quota del prestito e l’intermediario finanziario non ha pienamente ottemperato agli obblighi in materia di pubblicità del prodotto…”, lamentava l’assessorato in maggio del corrente anno. Ed otteneva una risposta sufficientemente chiara della European Investiment Found (la Bei), nella quale tra l’altro si legge che l’intermediario finanziario, la Bnl, è stato “esortato a rendere più trasparente il range di tasso orientativo applicato alle PMI” ed a tenere conto “della porzione di co-finanziamento Jeremie a tasso zero”.
Una vergogna le imprese con l'acqua alla gola e le banche anzichè aiutare le imprese, le danno il colpo di grazia non concedendo le agevolazioni.
Con le aziende in crisi di perdono posti lavoro e si bloccano i consumi...!!!
A breve creerò un iniziativa a tutela delle imprese e dei cittadini contro le vessazioni delle società di recupero credito.
Per assistenza creditizia:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)

giovedì 13 settembre 2012

Finanziamenti : formazione scorte imprese agricole

La L.R. 14/05/2009 n.6 Art.16 comma 1 disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte emanata dall’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari - Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l’Agricoltura. Soggetto gestore è la CRIAS.




Soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli, titolari di imprese agricole, iscritte presso la CCIAA al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa). Sarà data priorità ai coltivatori diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.


Per la produzione primaria e per le attività agrituristiche, sono ammesse le imprese singole e associate, per il settore della trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono ammesse solo ed esclusivamente le imprese associate.
Il sostegno è concesso ai sensi del “de minimis”. L’intervento si attua con finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:
Copertura massima : 100% della spesa ammissibile.
Limite massimo di spesa ammissibile :
- €. 30.000,00 imprese agricole, singole o associate di produzione primaria;
- €. 300.000,00 imprese associate di lavorazione, trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- €. 300.000,00 imprese agricole, singole o associate che esercitano attività agrituristiche.
Durata del finanziamento agevolato : 24 mesi.
Rate: nr.21 rate costanti mensili con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall’impresa richiedente, la prima al quarto mese dalla erogazione o, in alternativa, rate costanti trimestrali con addebito (RID) sul conto corrente indicato dall’impresa richiedente, con decorrenza dalla erogazione.
Tasso a carico del beneficiario: 30% del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per i giovani agricoltori, più lo 0,80% destinato ad incrementare il Fondo.
La disponibilità finanziaria attuale per l’anno 2012 è di € 11.000.000,00per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di € 188.038,30per le imprese nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Le domande per l'accesso al bando sono presentabili dal 27/08/2012

Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
Orario di ricevimento: Lunedì- mercoledì- venerdì dalle 16,30 alle 19,00

mercoledì 12 settembre 2012

Studio di Consulenza Aziendale di Fausto Ridolfo

Consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale


Consulenza Direzionale e Strategica

Consulenza Societaria

Consulenza Tributaria

Finanza Ordinaria e Finanza Agevolata

Fidejussioni e Cauzioni

Leasing – Factoring – Mutui

Cessioni del Quinto dello Stipendio

Consulenza sistemi di gestione per la Qualità – Ambiente – Sicurezza

Consulenza per il controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

Consulenza per la gestione della logistica aziendale

Consulenza Marketing

Consulenza Ambientale

Consulenza sicurezza ed igiene de luoghi di lavoro

Amministrazione Condominiale e gestione di beni immobili per conto terzi

Sede legale: Brolo - Via Pirandello,1 cell. 3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com si riceve il lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00

Imu: 17 settembre pagamento seconda rata


Si ricorda che lunedì prossimo, 17 settembre, scade per i proprietari che lo scorso giugno
abbiano scelto di versare in 3 rate l’Imu relativa all’abitazione principale e relative
pertinenze il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per il
2012.
Come noto, infatti, per l'anno 2012, è stato previsto che l'imposta dovuta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di
base dello 0,4% e la detrazione di 200 euro (oltre alle eventuali maggiorazioni per i figli),
da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre (cadendo il 16 di domenica), e la terza rata entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa, l’imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione di base, e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Nella circolare n. 3/Df del 18.5.‘12, il Dipartimento delle finanze ha espresso l’avviso che il
contribuente può scegliere anche di applicare aliquote e detrazioni più favorevoli eventualmente stabilite dal Comune. Deve tuttavia ricordarsi che i Comuni hanno tempo sino al prossimo 31 ottobre per variare le proprie scelte e che lo stesso Governo ha la facoltà di modificare aliquote e detrazioni sino al prossimo 10 dicembre.
Si ricorda che anche per questa scadenza – così come per quella dello scorso 18 giugno
l’unica modalità di versamento dell’Imu è quella del modello F24.
Per consulenza ed assistenza
Dott. Fausto Ridolfo (delegato territoriale sindacato Confedilizia)
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649

martedì 4 settembre 2012

Studio di Consulenza Aziendale dott. Fausto Ridolfo

Consulenza Aziendale - Tributaria - Finanziaria- Condominiale


Finanza Ordinaria:
Finanziamenti Chirografari
Finanziamenti Scorte/liquidità
Mutui Ipotecari
Fidi Bancari
Anticipo Fatture - Contratti d'appalto
Leasing
Factoring
Fidejussioni finanziarie e assicurative
Ristrutturazione del debito

Finanza Agevolata
Consulenza per l'accesso alle agevolazioni finanziarie
Redazione Business Plan

Consumer Finance
Cessione del quinto dello stipendio
Cessione del quinto della pensione
Delegazioni di pagamento
Prestiti Personali
Carte di Credito
Mutui

Consulenza Marketing e Pubblicità

Amministrazione Condominiale

Consulenza societaria
Consulenza sicurezza luoghi di lavoro
Consulenza certificazioni di qualità
Consulenza Tributaria
Consulenza Amministrastivo gestionale

Per informazioni e Consulenza

Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello ,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 - fax 0941563649 - email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle 19,00


Riduzione contributiva edile per l'anno 2012

Confermato lo sgravio all'11,5% per le imprese edili anche per quest'anno. Lo ha chiarito l'INPS in una nota del 31 agosto scorso.

Come è noto, ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve confermare o rideterminare con apposito decreto la riduzione contributiva, in base a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 - convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341; qualora entro il 31 luglio non sia stato emanato il decreto, le imprese edili potranno applicare lo sconto fissato per l'anno precedente.
Poiché quest'anno, si legge nella nota dell'INPS, il termine è trascorso senza che il Dm fosse adottato, le aziende possono comunque utilizzare lo sgravio nella misura prevista per l'anno trascorso, pari all'11,50 per cento (salvo eventuale conguaglio con decreto entro il 15 dicembre 2012).
E' bene ricordare che il beneficio si applica alle contribuzioni assistenziali e previdenziali che non riguardino il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; inoltre, sono coinvolti solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 e, per poter fruirne, è necessario inoltrare - a partire dal 31 agosto - apposita istanza esclusivamente per via telematica, avvalendosi del nuovo modulo "Riduzione Edilizia", disponibile nella funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" della sezione "Comunicazioni ON-LINE", nel "Cassetto previdenziale Aziende" del sito internet dell'Inps.
Per assistenza ed informazioni:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell. 3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com


lunedì 3 settembre 2012

Incentivi: Credito di imposta per l'occupazione

La Regione Sicilia ha pubblicato la normativa relativa all’erogazione di credito di imposta a favore dell’occupazione locale, un intervento volto a incentivare la stabilità occupazionale nell’isola e promuovere l’attivazione di contratti a tempo indeterminato.
"Incentivi fino al 50% dei costi salariali".
Il bando prevede la concessione di incentivi sotto forma di credito di imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione per i lavoratori svantaggiati, e nei 24 mesi successivi all’assunzione per i lavoratori molto svantaggiati. Le imprese devono inviare le richieste dal 17 settembre fino al 31 ottobre 2012.
Danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, che determinano un incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

I benefici verranno concessi per le assunzioni di lavoratori che, alla data di assunzione, risultino domiciliati nel territorio della Regione e rientrino in una delle seguenti categorie:
a)lavoratori svantaggiati, ossia chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (sono considerati tali i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero i soggetti non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 6 mesi, o che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione); chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori ultracinquantenni; adulti che vivono con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i settori economici dello Stato interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale;
b) lavoratori molto svantaggiati, ossia i soggetti inoccupati o disoccupati, ovvero non titolari di rapporti di lavoro di alcun genere da almeno 24 mesi, o che, nei 24 mesi precedenti l’assunzione non abbiano messo in campo attività tali da perdere lo status di disoccupazione.
Tali lavoratori devono essere stati assunti con un contratto a tempo indeterminato con l’impegno da parte del datore di lavoro a non licenziare il lavoratore nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di piccole e medie imprese, ovvero nei successivi 36 mesi per le altre imprese.
L’ammontare dell’aiuto, erogato sotto forma di credito d’imposta, per ogni lavoratore è il seguente:
- il 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione del lavoratore “svantaggiato”;
- il 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione del lavoratore “molto svantaggiato”.
Tali costi comprendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari.
Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Possono presentare le istanze per il beneficio i datori di lavoro che abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato i lavoratori nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, secondo la seguente tempistica:
- per accedere alla prima tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere state effettuate tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012;
- per accedere alla seconda tranche di finanziamento, le assunzioni devono essere effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013.
L’Avviso precisa che il termine per la presentazione delle istanze relative alla seconda tranche di finanziamento, per le assunzioni effettuate tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013, verrà successivamente stabilito solo in presenza di risorse residue, o di ulteriori risorse che si rendessero disponibili, dopo la pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi a beneficio successivamente alla prima tranche di finanziamento.
L’istanza ed i relativi allegati, per la concessione dell’agevolazione fiscale, potranno essere presentati a far data dal 17 settembre 2012 e sino al 31 ottobre 2012, relativamente alla prima tranche di finanziamento.
Si ricorda che il beneficio previsto dall’Avviso Pubblico è identificabile nella forma del credito d’imposta e verrà concesso con la modalità della compensazione a far data dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza ed entro due anni dalla data di assunzione. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso. Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento “F24”, indicando il codice tributo che sarà comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.
Per assistenza e consulenza:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email:centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00





Riforma del lavoro: possibile stretta agli incentivi per le assunzioni


·         La Riforma del Lavoro Fornero ha apportato alcune novità in materia di incentivi per le assunzioni di lavoratori di cui alla legge n. 407/1990 (lavoratori disoccupati da 24 mesi) e alla legge n. 223/1991 (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità), con limitazioni che potrebbero nuocere alle PMI che desiderano assumere dei lavoratori appartenenti ai “recinti” sopra accennati, ma che - a ben vedere - riconducono l’attribuzione degli incentivi e dei conseguenti codici di autorizzazione su confini ben più congrui.
La prima stretta fa riferimento alle assunzioni in presenza di obbligo legale o contrattuale: se rappresenta l’esecuzione di un obbligo già preesistente in virtù della legge o del sistema di contrattazione collettiva, scatta lo stop per gli incentivi, anche in caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione (e, pertanto, per il tramite di un’agenzia per il lavoro).
La seconda linea restrittiva fa invece riferimento all’assunzione in violazione di un diritto di precedenza: in parole meno sintetiche, se l’assunzione agevolata è stata effettuata scavalcando il diritto di precedenza che la legge o il contratto collettivo prevede a beneficio di un altro lavoratore licenziato, gli incentivi vengono esclusi.
La stessa regola, come sopra, vale anche per l’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, qualora l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore che risulti essere titolare del già ricordato diritto di precedenza.

Il terzo blocco degli incentivi scatta in presenza di sospensione dal lavoro: se il datore di lavoro o il somministratore hanno in corso delle sospensioni per situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, non potranno accedere ai benefit previsti.
Unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono rivolte all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuate presso differenti unità produttive.

Infine, l’ultima ipotesi di agevolazione negata è rappresentata dalla riassunzione: non è possibile fruire dei bonus nell’ipotesi di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidente con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in chiaro rapporto di collegamento o di controllo.
Per consulenza previdenziale:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Telelavoro con contratto dipendente: tutte le regole


Istituito nel 2002 con accordo quadro europeo, il Telelavoro è una forma di organizzazione e/o di svolgimento dell’attività lavorativa regolarmente svolta fuori dai locali dell’azienda – in ambienti nella disponibilità del lavoratore che spesso coincidono con l’abitazione – che comporta vantaggi tanto per l’azienda quanto per il lavoratore.
Legislazione e incentivi
In Italia il telelavoro è stato recepito nel 2004, attraverso l’Accordo interconfederale – tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, Agci, Ania, Apla, Casartigiani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, Confinterim, Legacoop, Unci, Cgil, Cisl e Uil – che ne regolamenta lo svolgimento.
Successivamente, nel 2011 il Governo ha introdotto incentivi per i datori di lavoro che adottano il telelavoro per migliorare la conciliazione fra lavoro e famiglia, nel 2012 perfezionate dalla Legge di Stabilità.
Sono previste particolari sovvenzioni nel caso in cui si favorisca la flessibilità dell’orario di lavoro a particolari categorie di lavoratori e lavoratrici (di qualsiasi categoria con figli minori, prioritariamente in caso di disabili o minori di età inferiore ai 12 anni, o 15 anni se adottati o affidati, o in alternativa con parenti disabili o non autosufficienti a carico, o affetti da infermità grave).

Gli obblighi stabiliti dalla L. 68/1999 riguardanti l’obbligatorietà delle assunzioni di lavoratori disabili si ritengono rispettati anche attraverso il ricorso al telelavoro.

Il contratto
Non essendo un contratto atipico ma una tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa, il telelavoro può essere pattuito al momento dell’assunzione ma anche successivamente, forte della sua natura reversibile: dopo un periodo di sperimentazione, si può infatti tornare alla tipologia tradizionale.
Il telelavoro deve comunque sempre essere volontario: la controparte, datore di lavoro o lavoratore, deve essere d’accordo rispetto alla nuova tipologia di svolgimento del lavoro. Inoltre il rifiuto non può in alcun caso essere causa di licenziamento o di modifica delle condizioni contrattuali.
Al telelavoratore deve essere riservata una mole di lavoro analoga a quella di un pari grado che eserciti in maniera tradizionale le proprie mansioni, anche se il telelavoratore ha più ampi margini di discrezionalità circa i tempi di organizzazione del lavoro.
Diritti del telelavoratore
In caso di lavoratore dipendente, restano inalterati i diritti spettanti ai lavoratori che svolgono in maniera tradizionale le medesime mansioni.
Il datore di lavoro deve inoltre fornire al telelavoratore tutte le informazioni inerenti: contratto collettivo applicato, tipologia di prestazione da eseguire, unità a cui deve fare riferimento e superiore diretto al quale rivolgersi in caso di bisogno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare che il telelavoratore sia oggetto di isolamento, garantendo anche le possibilità di incontro con i colleghi e l’accesso alle informazioni contenute in azienda, in ottemperanza ad accordi aziendali e regolamenti interni.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti dei colleghi, avendo diritto agli stessi avanzamenti di carriera e potendo accedere ai medesimi percorsi formativi; in più ha diritto a una formazione specifica che gli consenta di padroneggiare gli strumenti necessari per la particolare tipologia di svolgimento del proprio lavoro.
Doveri del telelavoratore

Lavorare da casa non esonera dall’osservanza dei criteri di salute e sicurezza. Dal canto suo, il datore di lavoro è responsabile anche del dipendente che svolga mansioni in telelavoro, illustrandogli i criteri di sicurezza applicati in ufficio e le politiche aziendali in materia, cui il lavoratore deve obbligatoriamente attenersi anche da casa (o dove svolge l’attività).
Il datore di lavoro può avere accesso al posto di tele-lavoro ma, nel caso in cui si tratti dell’abitazione del dipendente, deve richiederne il consenso come indicato dai contratti collettivi. Di contro, anche il dipendente può richiedere l’esecuzione di ispezioni.
Strumenti di tele-lavoro
Un nodo da stabilire preventivamente è la proprietà dei mezzi a disposizione del telelavoratore: se sono forniti dal datore di lavoro, è in capo al dipendente l’obbligo di averne cura, non utilizzarli per divulgare in rete file a contenuto illegale e avvisare tempestivamente il superiore in caso di malfunzionamenti che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’attività, anche presso la sede dell’azienda.
In capo al datore di lavoro, invece, è l’obbligo di fornire sufficienti informazioni su: utilizzo delle apparecchiature, restrizioni e sanzioni previste in caso di violazioni.
Il datore di lavoro può monitorare la produttività del telelavoratore attraverso l’utilizzo di software, il cui impiego – trasparente – deve però tenere conto in maniera proporzionale dell’obiettivo che ci si prefigge e della privacy del lavoratore.
Sicurezza delle informazioni
La responsabilità della protezione dei dati è in capo a entrambi i soggetti:
·         il datore di lavoro deve adottare misure in grado di garantirne la sicurezza (anche attraverso software specifici), informare il telelavoratore delle norme di legge da seguire e di eventuali regole previste al livello aziendale per la protezione dei dati;
·         il lavoratore deve attenersi alle direttive fornite e rispettare regole e norme che il datore di lavoro gli sottopone.
Costi
Al datore di lavoro sono riservati i costi derivanti direttamente dal lavoro: collegamento Internet, apparecchiatura hardware utilizzato per lo svolgimento delle mansioni lavorative ed eventuali spese causate da smarrimento o danneggiamento di dati e strumenti, a meno che non sia riconoscibile una negligenza grave da parte del dipendente.

Dott. Fausto Ridolfo

Via Pirandello,1

98061 Brolo (Me)

cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com

orario di ricevimento:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Sicurezza sui luoghi di lavoro ed infortunio in itinere

Si parla di infortunio in itinere quando un lavoratore subisce un infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro all’abitazione o durante il normale percorso che collega due lavori se il lavoratore intrattiene più di un rapporto di lavoro ovvero durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti se l’azienda è sprovvista di mensa aziendale.La normativa attuale prevede che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto perché ricollegabile, ancorché in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa.
In effetti recentemente la giurisprudenza ha allargato i confini dell’infortunio in itinere facendo rientrare in questa fattispecie anche le lesioni riportate da un lavoratore in caso di scippo subito durante il percorso casa-lavoro.
In merito a quest’ultimo punto è, infatti, intervenuta la Corte di Cassazione con una sentenza emessa lo scorso luglio nella quale viene affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l’infortunio subito dal lavoratore in itinere se derivato da eventi dannosi anche imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
In pratica il rischio per il lavoratore è protetto quando risulta essere ricollegabile seppur in modo indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa. Sempre in merito all’infortunio in itinere è bene precisare che per andare al lavoro può essere utilizzata la bicicletta solo se mancano i mezzi pubblici. La precisazione arriva dall’ordinanza 7970 della Corte di Cassazione secondo la quale l’uso del veicolo privato deve rappresentare una necessità e non devono esistere soluzioni alternative rappresentate essenzialmente dai mezzi pubblici.
Il carattere di necessità nell’utilizzo del mezzo pubblico deve essere valutato anche in un’ottica di bilanciamento tra esigenze del lavoro e quelle proprie del lavoratore. L’utilizzo del mezzo privato per maggior comodità del lavoratore non giustifica un intervento solidaristico a carico della società.
Per consulenza sicurezza luoghi di lavoro:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Fotovoltaico: società di fatto tra condòmini e società commerciale

Configura reddito d’impresa, perché considerata una vera e propria attività commerciale, la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini che hanno costituito una società di fatto. Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. La risoluzione 84/E del 10 agosto chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.
La società di fatto tra condomini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE (soggetto produttore di energia da fonte fotovoltaica) in relazione all’energia che immette in rete.
Il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del
10 agosto 2012.
Le prime indicazioni in materia erano state forniti dalla Agenzia delle Entrate con la Circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E.
Con tale documento di prassi, l’Agenzia nel delineare il trattamento fiscale da riservare al “conto energia” (o tariffa incentivante) in capo al soggetto che la percepisce, ha individuato le ipotesi in cui la produzione di energia elettrica mediante un impianto fotovoltaico integra lo svolgimento di un’attività commerciale.
In particolare, è stato affermato che la produzione di energia derivante da un impianto fotovoltaico, di potenza non superiore a 20 kw, posto a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non individua un’attività commerciale abituale, quando l’energia prodotta è utilizzata essenzialmente per finalità domestiche e l’eccedenza, che non risulta auto consumata, viene immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto.
Con riferimento ai condomini che realizzano un impianto di potenza fino a 20 kw per destinare l’energia prodotta a soddisfare essenzialmente le necessità condominiali, è stato precisato che ai fini fiscali il trattamento è analogo a quello previsto per le persone fisiche e gli enti non commerciali.
Più precisamente, è stato chiarito che, al pari dei soggetti sopra richiamati, il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non autoconsumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà.
In altri termini, è stato indirettamente affermato che il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini.
Aspetti civilistici
Il condominio è disciplinato dagli articoli 1117 e segg. del c.c., rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio, una sorta di ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui negli spazi condominiali venga realizzato un impianto fotovoltaico avente le caratteristiche che sulla base delle indicazioni rese nella citata circolare n. 46/E del 2007 configura lo svolgimento di un’attività commerciale abituale, vale a dire di potenza fino a 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete oppure di potenza superiore ai 20 kw, il condominio non può mai configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia.
In tale ultima circostanza occorre, quindi, individuare il soggetto a cui attribuire il reddito d’impresa.
In presenza di un’intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale si può individuare una società di fatto.
La sussistenza di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare allo scopo di conseguire risultati patrimoniali comuni, identifica, infatti, un contratto sociale.
Pertanto, a prescindere dalla modalità con cui si perfeziona il contratto sociale, che può anche risultare esclusivamente da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, la presenza della contemporanea sussistenza dei suddetti presupposti oggettivo e soggettivo presuppone l’esistenza di una qualunque società.
Sul piano fiscale una società di fatto:
- ai fini delle imposte dirette è tenuta ad applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”, il quale al comma 3, lett. b), dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che per oggetto o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”;
- ai fini dell’IVA è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, pertanto è obbligata ai relativi abbiano adempimenti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.

La società di fatto - La società di fatto ai fini delle imposte dirette e dell’IVA assume, infatti, rilevanza quale autonomo soggetto d’imposta e, come tale, è tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, previa istituzione dei registri obbligatori e il rispetto delle norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.
Nella fattispecie in esame, si è in presenza di un accordo che interviene tra i condòmini caratterizzato da un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, vale a dire dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni, e da un elemento soggettivo, dato dalla comune intenzione di voler conseguire dei proventi.
Pertanto, il suddetto accordo individua una società di fatto tra i condòmini.
Più precisamente, poiché la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali rientra tra le “Innovazioni” che i condomini possono disporre ai sensi dell’art. 1120 del codice civile “(…) dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comunisono considerati soci della società di fatto i condòmini che hanno deliberato con la maggioranza richiesta dall’art. 1136 del codice civile, la realizzazione dell’investimento.
Restano esclusi, dalla società di fatto i condomini che non hanno approvato la decisione e che non intendono trarre vantaggio dall’investimento. In questo  caso gli stessi, sulla base di quanto disposto dall’art. 1121, primo comma, ultima parte, del codice civile “sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa”.
Per consulenza ed amministrazione condominale:
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Pratiche edili. Più poteri al Comune

Semplificate le pratiche edili per realizzare ex novo o modificare immobili.
Infatti, entro l’11 febbraio 2013 saranno concessi più poteri al Comune, al cui Sportello unico spettano ora nuove funzioni organizzatrici, unificando competenze di varie amministrazioni. In particolare, il provvedimento per l’attività edilizia, Scia (segnalazione di inizio attività), Dia (Dichiarazione di inizio) o permesso di costruire verranno assemblati all’interno dell’ufficio tecnico comunale, che diventerà ben presto il centro nevralgico per il rilascio del titolo edilizio. La novità è contenuta nell’art. 13 del D.L. Sviluppo (D.L. 83/2012), modificando di conseguenza tempi e modi di colloquio con le P.A. in edilizia.

Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Irreperibilità assoluta: affissione nell’albo del Comune

In caso di impossibilità di eseguire la notificazione degli atti tributari sia presso la sede
della società sia al suo legale rappresentante, si deve fare ricorso al criterio dell’irreperibilità assoluta, mediante affissione nell’albo del Comune in cui la contribuente ha il domicilio fiscale (Cassazione, ordinanza 13016/2012).
Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte definisce il luogo in cui devono essere notificati gli atti tributari se ne è destinataria una società commerciale. L’articolo 60, D.P.R. 600/1973, nello stabilire che alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente si applicano le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile per la notifica degli atti processuali, a eccezione di quelle contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151, enuncia anche la regola che tale notificazione deve essere fatta nel comune costituente il domicilio fiscale del destinatario – comma 1, lettera c). Domicilio che, per gli enti diversi dalle persone fisiche, va individuato (ex articolo 58, D.P.R. 600/1973) nel comune in cui si trova la loro sede legale, o in mancanza e in sequenza gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero dove gli stessi enti esercitano la loro prevalente attività. Proprio per il rinvio dell’articolo 60 alle disposizioni del codice di procedura civile, la regola del domicilio fiscale deve essere coordinata con le regole generali sulle notifiche contenute nello stesso c.p.c. Al riguardo, il codice di rito prevede che la notifica a una persona giuridica va normalmente effettuata presso la sua sede (articolo 145, comma 1, c.p.c.) ma, se non può avvenire in tale luogo e dall’atto da notificare è possibile conoscere la persona fisica che rappresenta la società, è
consentito, in via sussidiaria, che sia portato a conoscenza del suo legale rappresentante con le modalità previste dagli articoli 138, 139, e 141 (articolo 145, commi 3 e 5) a condizione che la stessa persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente. Se la notifica ha ancora esito negativo, è possibile ricorrere alle modalità previste dall’articolo 140, purché il legale rappresentante sia residente nel medesimo comune ove la società ha la propria sede (Cassazione, 15856/2009, 5483/2008 e 3618/2006).
Dott.Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 fax 0941563649 email: centroserviziaziendali@gmail.com
orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00