sabato 24 marzo 2012

Norme sulla sicurezza del lavoro anche per le imprese senza dipendenti

Norme sulla sicurezza del lavoro anche per le imprese senza dipendenti
Le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro interessa in modo particolare anche le imprese soprattutto le aziende artigiane che operano sul mercato con o senza dipendenti nel settore edile e della metalmeccanica.
Ai sensi del 2° comma dell’allegato 17 del testo unico sull’idoneità tecnica professionale, l’impresa senza dipendenti, in particolar modo le imprese artigiane che operano nel settore edile, devono consegnare nel contratto di appalto al committente i seguenti documenti:
- Iscrizione camera di commercio con oggetto sociale inerente la tipologia di appalto;
- Specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsto dal decreto legislativo n.81/08;
- Documento unico di regolarità contributiva.

Per infornazioni e consulenza Sicurezza nei luoghi di lavoro:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (ME)
cell. 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

venerdì 23 marzo 2012

Contributi per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità

Bandi Nazionali
Contributi per iniziative finalizzate alla promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti, promosse da soggetti pubblici o da persone giuridiche private (ad esclusione delle persone fisiche).
SCADENZA:. Per l'anno 2012 3 scadenze (15 febbraio, 15 maggio e 15 agosto).

ENTE: Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità

DESCRIZIONE:
Saranno finanziati i progetti che promuovono iniziative che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti. Sono escluse dal finanziamento le sponsorizzazioni di eventi.
I criteri di valutazione sono:
- coerenza con le finalità istituzionali perseguite dal dipartimento;
- qualità della proposta progettuale;
- incisività dell'intervento rispetto alle finalità individuate;
- capacità di offrire valore aggiunto e innovatività.
L'importo massimo disponibile per il periodo 2010-2012 è pari a € 1.200.000,00 suddivisi fino ad un massimo di € 150.000,00 a trimestre.
Il contributo massimo per ciascuna iniziativa è pari a € 10.000,00.
BENEFICIARI:
Possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti pubblici o le persone giuridiche private (ad esclusione delle persone fisiche).
Per informazioni ed assistenza per la redazione del business plan:
Dott. Fausto Ridolfo
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5 x 1000 anno 2012

Care Volontarie, cari Volontari,
lo studio di consulenza centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo ha approntato un servizio di assistenza che accompagnerà le Associazioni di Volontariato durante l'iter burocratico per accedere al 5 per mille.
Vi ricordo che dal 21 marzo è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software per la compilazione della domanda relativa alle preferenze espresse dai contribuenti nell'anno 2012 (relativi ai redditi 2011).
Scadenza presentazione istanza 5x 1000: Lunedì 7 maggio
Nella speranza che questo servizio di assistenza possa costituire un aiuto valido e concreto per le vostre Associazioni, vi invito a farci pervenire le vostre prenotazioni telefonando al numero 3293222740 o inviando una mail all'indirizzo centroserviziaziendali@gmail.com

Reclamo e mediazione, possono assumere la valenza di atti amministrativi e processuali

Reclamo e mediazione, possono assumere la valenza di atti amministrativi e processuali
Occorre fare attenzione perché il reclamo e la mediazione possono assumere sia la valenza di “atti amministrativi” sia “processuali”.
I nuovi istituti si applicano per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 ossia per gli atti che il contribuente riceverà da tale data o meglio dalla data in cui la notifica si perfezionerà per lo stesso notificatario. Per le ipotesi di rifiuto tacito, in mancanza di un atto, viene ammesso che la nuova procedura di reclamo/mediazione trovi applicazione per tutti i casi in cui non siano trascorsi, al 1° aprile 2012, ancora 90 giorni dall’istanza di rimborso.
Deve essere considerata inoltre la pausa estiva come ricordato dalla circolare n. 9/E delle Entrate sull’argomento. La “sospensione” estiva non riguarda però la mediazione vera e propria che deve concludersi entro i 90 giorni come chiarito con un esempio dalla circolare appena citata.
Sul doppio ruolo (processuale e amministrativo) del reclamo, va considerato il suo rapporto con l’acquiescenza prevista dall’articolo 15 del D.lgs. 218/97.
Per assistenza:
Dott. Fausto Ridolfo
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domenica 11 marzo 2012

Apprendistato: premi INAIL inapplicabili ai lavoratori in mobilità

Sulle assunzioni con contratto di apprendistato per i lavoratori in mobilità i premi assicurativi INAIL sono inapplicabili: i chiarimenti dell'Istituto sul regime agevolato
Alle assunzioni con contratto di apprendistato che riguardano lavoratori in mobilità non possono essere applicati i premi assicurativi INAIL: il regime agevolato opera ai soli fini contributivi, come ha precisato lo stesso Istituto in una recente nota protocollo (la n. 1100/2012).
A dare la possibilità alle imprese di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità «ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale» è stato il Testo Unico dell’apprendistato (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011) in vigore dal 25 aprile 2011.
Questo prevede anche l’applicazione del regime contributivo agevolato definito dall’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223
Più volte l’INAIL ha ribadito la non applicabilità del suddetto regime ai premi assicurativi e anche successive interpretazioni hanno ribadito lo stesso principio.
Stiamo facendo riferimento alla sentenza della Corte di Costituzionale (sentenza n. 291/2003), o alla norma di interpretazione autentica (l’art. 68 della legge n. 388 del 23/12/2000), o ancora alla Corte di Cassazione che ha escluso le agevolazioni contributive per le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.
Ora, nonostante il Testo unico per l’apprendistato dia alle imprese la possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l’INAIL continua a confermare: il regime agevolato non opera sui premi assicurativi, ma solo sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Fonte: INAIL – nota protocollo n. 1100/2012
Per informazioni ed assistenza:
Fausto Ridolfo
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giovedì 8 marzo 2012

Incentivi per le assunzioni di lavoratori disoccupati

E’ stato pubblicato in GU n. 52, del 2 marzo 2012, il decreto 31 ottobre 2011 del Ministero del Lavoro che proroga gli incentivi per le assunzioni di disoccupati per l'anno 2011:
- riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori
che abbiano almeno 50 anni e che usufruiscono dell'indennità di isoccupazione non agricola con requisiti normali;
- prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che
assumono lavoratori che abbiano acquisito almeno 35 anni di anzianità
contributiva e siano in mobilità o beneficino dell'indennità di disoccupazione
non agricola con requisiti normali;
- riconoscimento di un incentivo, pari all'indennità riconosciuta al lavoratore e
non ancora erogata, a favore del datore che assume a tempo pieno ed
indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non
agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.
Per informazioni e asssitenza:
Fausto Ridolfo
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Equitalia:Non occorrono documenti per dimostrare situazione economica

Rateizzare i debiti con il Fisco non è mai stato così semplice e veloce.
Equitalia ha previsto una nuova direttiva che porta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
Nei limiti dei 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse. La rata minima resta di 100 euro. Inoltre, sono state anche stabilite procedure più snelle per le associazioni, le società di persone e le ditte individuali.
Importanti novità in favore delle aziende. L’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse.
Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagat
Per informazioni e assistenza tributaristica:
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Contratto scritto per la cessione dei prodotti agricoli: l’operatività slitta di 7 mesi

Il dl n. 1/2012 (decreto sulla competitività) ha previsto che per i contratti che hanno per oggetto le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari è necessaria la forma scritta, a pena di nullità, con la previsione del pagamento entro 30 giorni per le merci deteriorabili ed entro 60 per tutte le altre.
Il ritardato pagamento del corrispettivo va rilevato fiscalmente secondo il principio di cassa.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo della scadenza, sono inderogabili e arrivano al 10%.
Ma a causa dell'eccessiva onerosità del contratto scritto la misura stenta a decollare.
Un emendamento approvato dal Senato rinvia di sette mesi l'operatività.
Per informazioni e assistenza :
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Novità dichiarazione Redditi - modello 730

Novità - Dichiarazione dei redditi - modello 730
Tutte le imprese, che hanno dipendenti i quali utilizzano il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, a partire da quest'anno hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili del 730, in quanto non è più previsto l'invio cartaceo.
Le imprese che non sono abilitate telematicamente, attraverso Fisconline o Entratel, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, l'indirizzo dell'intermediario (di solito il proprio consulente del lavoro) entro il 31 marzo 2012.
Lo sportello Caf dello studio di consulenza centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo è disponibile per tutti i dipendenti delle imprese, riservando loro particolari condizioni.
L’orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 19,00
Per informazioni ed assistenza
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1 – 98061 Brolo (ME)
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mercoledì 7 marzo 2012

Inps: Iscrizione d’ufficio degli artigiani dopo 60 giorni

Con il messaggio nr. 3427/2012 ha evidenziato che L’inps provvederà d’ufficio all’iscrizione nella gestione previdenziale “Artigiani e Commercianti” una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza alla commissione provinciale per l’artigianato.
Per informazioni e assistenza previdenziale:
Dott. Fausto Ridolfo
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Pmi: finanziamenti per investimenti e circolante

La cassa depositi e prestiti mette a disposizione 8 miliardi di euro per facilitare l’accesso al credito delle imprese con finanziamenti anche nella forma del leasing finanziario.
Le agevolazioni si potranno attivare per finanziare nuovi investimenti e per far fronte a esigenze di incremento del capitale circolante delle pmi.
Non sono ammesse le ristrutturazioni del debito pregresse.
I finanziamenti potranno essere rimborsati in 3,5,7 e 10 anni.
Per informazioni e assistenza creditizia:
Surdio di consulenza: centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo
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Cell. 3293222740 – fax 0941563649 - email:centroserviziaziendali@gmail.com

Pmi: Cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione

Per le pmi è possibile la cessione pro soluto alle banche dei crediti vantati presso la pubblica amministrazione.
La cassa depositi e prestiti ha stanziato 2 miliardi di euro per la cessione pro soluto dei crediti.
Attraverso questa agevolazione si permette alle imprese di rientrare dei fondi vantati nei confronti della pubblica amministrazione e contestualmente impegna la pubblica amministrazione debitrice a pagare entro e non oltre 12 mesi dalla data di certificazione del credito da parte delle pmi.
I crediti da parte delle pmi dovranno derivare da appalti per lavori, servizi e forniture.
Per ottenere la certificazione del credito l’azienda deve fare un’istanza chiedendo di certificare le somme dovute per somministrazioni di forniture e appalti alle regioni o agli enti locali.
I vantaggi per le banche sono che la banca non aumenta la propria esposizione nei confronti dell’impresa, ma apre una nuova linea di credito nei confronti della pubblica amministrazione, di conseguenza l’operazione dovrebbe liberare linee di fido impegnate e consentire all’impresa di avere liquidità aggiuntiva.
Per informazioni e assistenza creditizia:
Studio di consulenza:centro servizi aziendali di Fausto Ridolfo
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martedì 6 marzo 2012

Fondo rotativo di Kyoto

Nell’intento di promuovere la realizzazione di interventi in grado di dare un concreto contributo alla riduzione delle emissioni dei gas serra in atmosfera, assume rilevanza ogni semplificazione per la fruizione delle risorse messe a disposizione dal Fondo Kyoto, a partire dalla lettura del testo del Decreto Kyoto che presenta caratteristiche non facilmente standardizzabili.
In tale ottica, la Circolare Kyoto fornisce il necessario dettaglio in merito alle procedure da seguire ed alla documentazione da presentare per favorire la più ampia partecipazione da parte dei potenziali beneficiari delle agevolazioni.
Ricordiamo che la circolare applicativa del Ministero dell’Ambiente sarà pubblicata il 1° marzo 2012, mentre il Fondo e l’applicativo web saranno operativi dal 16 marzo 2012.
Le imprese e tutti i soggetti interessati potranno presentare le domande di ammissione al Fondo dalle ore 12.00 del 16 marzo 2012.
La domanda, che dovrà avvenire su prenotazione (dato l’interesse suscitato potrebbe trattarsi di un click day), potrà essere effettuata mediante la compilazione di un modello accessibile tramite un applicativo online (dal 2 marzo si potrà procedere alla registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso all’applicativo).
Vi ricordiamo, inoltre, che dalla data di trasmissione della domanda, ci saranno solo 3 giorni a disposizione per l’invio di tutta la documentazione cartacea richiesta, perciò, al momento della prenotazione online occorrerà già avere a disposizione i documenti necessari o comunque la certezza di averli nei 3 giorni successivi, pena il rigetto della domanda.
Per l’accesso al Fondo è previsto un ruolo fondamentale del sistema bancario: i soggetti beneficiari infatti, in sede di compilazione della domanda di ammissione, dovranno scegliere una banca tra quelle aderenti alla Convenzione relativa al Fondo Kyoto stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti e ABI. L’elenco delle banche accreditate sarà disponibile sull’Applicativo web e sarà aggiornato con le nuove adesioni.
Inoltre, la banca scelta dall’impresa dovrà rilasciare una comunicazione relativa ai parametri di affidabilità economico finanziaria del richiedente e dovrà concedere una fidejussione bancaria per un importo pari al 30% del finanziamento agevolato richiesto; potrà inoltre concedere un finanziamento bancario per la quota parte del costo totale del progetto non coperta dal finanziamento agevolato.
Per assistenza ed agevolazioni:
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lunedì 5 marzo 2012

Bonus investimenti Sicilia:i codici tributo per il recupero

La legge regionale siciliana n. 11/09 ha previsto un bonus per quelle imprese operanti in determinati settori, sul territorio siciliano, che effettuano nuovi investimenti nella stessa Regione entro il 31 dicembre 2013. Con la risoluzione n. 21/E del 1° marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il recupero del credito d’imposta in questione indebitamente utilizzato.
La legge regionale Siciliana n. 11/2009 ha previsto la concessione di un
contributo in favore di progetti d’investimento iniziale, come definiti dagli
“Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013”, nella
forma di credito d’imposta.
Beneficiarie del credito di imposta in questione sono delle specifiche imprese
operanti nei settori di:
- attività estrattive;
attività manifatturiere;
- attività del turismo e dei servizi;
- attività artigiane.
Queste imprese, per beneficiare del credito di imposta previsto, devono
effettuare entro il 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della
Regione Siciliana.
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate con una precedente risoluzione del 2011, la n.
118/E, ha già istituito il codice tributo “3897” denominato “Credito d'imposta
per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese - Regione
Siciliana – L.R. n. 1111/2009”, proprio per l’utilizzo in compensazione, tramite il
modello F24, del suddetto bonus.
Con una convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e l’Agenzia delle Entrate,
in data 17 novembre 2010, sono state disciplinate le attività di gestione delle
operazioni di fruizione del credito d’imposta previsto dalla legge regionale n. 11
del 2009, prevedendo tra l’altro il controllo sul corretto utilizzo del credito in
parola e l’eventuale recupero dei crediti indebitamente fruiti.
Si precisa proprio in riguardo ai crediti d’imposta non spettanti, che il loro
recupero è effettuato dall’Agenzia mediante l’atto di recupero disciplinato alla
legge n. 311/2004, art. 1, commi 421, 422 e 423.
Proprio al fine di consentire il recupero delle somme relative all’indebita fruizione
del credito d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21/E
del 1 marzo 2012 istituisce i seguenti codici tributo:
- “3908” denominato “Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la
crescita dimensionale delle imprese - Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009
e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di
legge”;
- “3909” denominato “Credito d'imposta per nuovi investimenti e per la
crescita dimensionale delle imprese - Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009,
sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
Il termine entro cui effettuare nuovi investimenti Il codice tributi per la
compensazione Convenzione Agenzia e Regione Sicilia Recupero crediti non spettanti

Sicurezza Luoghi Lavoro:la Formazione dei Lavoratori

Sicurezza lavoro: linee guida 2012 per la formazione dei lavoratori
I termini dell'Accordo Stato Regioni sulla formazione obbligatoria, per lavoratori e dirigenti, in materia di sicurezza: le linee guida in vigore da gennaio 2012.
Sono in vigore dal 26 gennaio 2012 le specifiche e le nuove direttive sulla formazione minima obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato Regioni siglato lo scorso dicembre 2011 e che interessa Lavoratori – compresi dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) – oltre che i datori di lavoro (RSPP), per una corretta applicazione del decreto legislativo 81/2008.
Accordo Stato Regioni sulla Formazione in materia di Sicurezza dei Lavoratori
Si tratta di importanti linee guida sui contenuti della formazione generale e di quella specifica per l’attività dell’impresa; sulla durata e sulle modalità di formazione e aggiornamento di lavoratori e lavoratrici in base ai diversi profili di rischio assegnati ai settori lavorativi di appartenenza; sul modo in cui va organizzata; sui requisiti dei docenti.
Vediamo in sintesi cosa prevede l’accordo relativo ai lavoratori.
Formazione Lavoratori
Il percorso formativo si articola in 2 moduli, articolati in base al rispetto di quanto prevedono le lettere a e b del comma 1 e il comma 3 del d.lgs 81/08 (che molto in sintesi esplicitano che la formazione deve essere adeguata ai vari profili di rischio).
Il 1° modulo riguarda la formazione generale, che ha una durata minima di quattro ore per tutti i settori e riguarda i «concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro»
Il 2° modulo è invece relativo alla formazione specifica che, in base all’art.37 del sopracitato d.lgs sulla sicurezza sul lavoro, deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione, al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni o ancora quando si introducono nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi (anche qui, il dettaglio dei contenuti è a pagine 2).
Durata
La durata minima è di 4, 8 oppure 12 ore, a seconda dei rischi riferiti a ciascuna mansione e settore di appartenenza, che possono essere bassi, medio o alti, in base a quanto previsto dalle apposite tabelle.
• Nei settori a rischio basso si prevedono 8 ore: 4 di formazione generale e 4 di formazione specifica
• Nei settori a rischio medio si prevedono 12 ore: 4 di formazione generale e 8 di formazione specifica
• Nei settori a rischio alto si prevedono 16 ore: 4 di formazione generale e 12 di formazione specifica
La formazione prevede per tutti quanti un aggiornamento quinquennale di 6 ore, sempre in base alla valutazione dei profili di rischio.
Va sottolineato che tutto questo comprende appunto formazione generale e specifica, non l’addestramento, ovvero il «complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro».
Preposti
Per dirigenti e preposti (personale con compiti direttivi) l’applicazione della formazione dei lavoratori è facoltativa, ma «costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7 del decreto legislativo sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (81/2008). La formazione del preposto, inoltre, prevede anche un ulteriore modulo di 8 ore (per il dettaglio dei contenuti del modulo, elenco a pagina 2).
Dirigenti
La formazione dei dirigenti è completamente diversa da quella prevista per lavoratori e preposti. Si articola in 4 moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.Ogni modulo prevede una serie di materie specifiche ben dettagliate dall’accordo.
La durata minima della formazione dei dirigenti è di 16 ore e deve essere completata nel giro di 12 mesi.
L’organizzazione dei percorsi formativi
Quanto all’organizzazione di questi percorsi formativi, ogni corso deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:
• Un soggetto organizzatore (che può essere il datore di lavoro)
• Un responsabile del progetto formativo (che può essere il docente)
• Nominativi dei docenti
• Un numero massimo di 35 partecipanti
• Il registro di presenza dei partecipanti
• L’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
• La declinazione dei contenuti tenendo presenti le differenze di genere, età, provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Per i lavoratori stranieri bisogna verificare la conoscenza della lingua e prevedere, eventualmente, un mediatore culturale o un traduttore.
e-Learning
E’ prevista la possibilità di effettuare i corsi in modalità e-learning solo per i lavoratori, i dirigenti, e i preposti limitatatamente alle prima cinque materie contenutistiche previste dal loro modulo (le prime cinque dell’elenco a pagina 3).
Alla fine del percorso di formazione è previsto un certificato, che per i lavoratori viene rilasciato in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione, per preposti e dirigenti oltre alla frequenza almeno del 90% delle ore è previsto un test o colloquio di verifica.
L’attestato, completo di tutti i dati previsti dall’accordo (fra cui soggetto organizzatore del corso, normativa di riferimento, dati anagrafici), costituisce un credito formativo permanente.
Docenti e insegnamento
I docenti possono essere interni o esterni all’azienda e devono avere un’esperienza almeno triennale di insegnamento o analoga esperienza professionale in materia di sicurezza sul lavoro (quest’ultima può consistere anche nello svolgimento per un triennio di compiti di responsabile del servizio di prevenzione o protezione).
Metodologia
L’accordo prevede anche indicazioni relative alla metodologia di insegnamento. Specifica che va privilegiato un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore del processo di apprendimento, elencando anche una serie di consigli: garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo.
O ancora, favorire metodologie di apprendimento interattive, basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. Prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche. Favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali
Per informazioni e consulenza sulle problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro:
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Sicurezza Luoghi Lavoro:la Formazione del Datore di Lavoro RSPP

Le nuove regole per la formazione degli RSPP in azienda in vigore da gennaio 2012, valide anche nelle Pmi dove spesso il datore di lavoro può occuparsi personalmente del servizio di prevenzione dai rischi.
La legge in materia di sicurezza sul lavoro stabilisce che le aziende siano obbligate a organizzare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, un compito che soprattutto nelle Pmi può essere svolto direttamente dal datore di lavoro: l’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio, disciplina la formazione minima obbligatoria prevista in questo caso.
Accordo Stato Regioni sulla Formazione in materia di Sicurezza degli RSPP
L’accordo, contestuale a quello sulla formazione dei lavoratori, prevede precise indicazioni in materia di argomenti, durata e modalità dei corsi di formazione, ma prima ancora vediamo quali sono i casi in cui la legge, nella fattispecie l’allegato 2 del decreto legislativo 81/2008, prevede che questa funzione possa essere svolta dal datore di lavoro:
• Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
• Aziende agricole e zootecniche fino a dieci addetti
• Aziende della pesca fino a 20 addetti
• Altre aziende fino a 200 addetti.
Ci sono poi una serie di limitazioni previste dal comma 6 dell’art.31 della legge 81/2008 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione per RSPP
La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede corsi di durata minima di 16, 32 e 48 ore a seconda della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. E’ possibile prevedere un percorso migliorativo rispetto a questi obblighi minimi: per le aziende con profilo di rischio basso la durata minima del corso è di 16 ore, per il rischio medio è necessario un percorso di 32 ore, per quello alto il corso dura 48 ore.
Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo.
I corsi previsti dall’accordo non comprendono la formazione necessaria per prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza (per cui restano valide le disposizioni previste all’articolo 37, comma 9 e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08).
Nel caso di apertura di una nuova impresa, il datore di lavoro deve terminare il percorso base entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.
Sede dei corsi
I corsi possono essere svolti da:
• Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante strutture tecniche come le aziende Sanitarie Locali, o strutture della formazione professionale.
• Soggetti del settore formazione autorizzati dalle stesse Regioni o Province Autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008), che abbiano esperienza biennale professionale in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione.
• Inail.
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano.
• Scuola superiore della pubblica amministrazione.
• Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni.
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
• Enti bilaterali (definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), e gli organismi paritetici (definiti all’articolo 2 comma 1 lettera ee del D.Lgs. n. 81/08).
• I fondi interprofessionali di settore.
• Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Si sottolinea che associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, enti bilaterali e organismi paritetici possono effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.
Modalità organizzative
I docenti devono avere esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o altrettanta esperienza professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati. L’accordo prevede regole specifiche anche in materia di organizzazione dei corsi (molto simili a quelle previste per la formazione dei lavoratori).
Per terminare il corso bisogna frequentare almeno il 90% delle ore di formazione. E prevista infine una prova di verifica attraverso test o colloquio. Il mancato superamento della prova non consente il rilascio dell’attestato.
Infine, c’è un aggiornamento, ogni cinque anni, con percorsi la cui durata varia a seconda del profilo di rischio dell’azienda: otto ore per il rischio basso, 12 per quello medio, 16 per quello alto.
Aggiornamento
I corsi di aggiornamento non devono riprodurre quanto già previsto dai corsi base, ma approfondimenti su:
• Temi tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
• Sistemi di gestione e processi organizzativi
• Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
• Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per assistenza problematiche sui luoghi di lavoro:
Dott. Fausto Ridolfo
Via Pirandello,1
98061 Brolo (Me)
cell.3293222740 - fax 0941563649 email:centroserviziaziendali@gmail.com