martedì 30 agosto 2011

Certificati medici Online: al via dal 13 settemebre 2011

Si avvicina l'addio definitivo ai certificati medici su carta, visto che mancano pochi giorni alla fine del periodo transitorio. Le disposizioni emanate con la circolare n. 4, del 18 marzo scorso, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 13 settembre, per il passaggio definitivo al sistema telematico (Sac).
Dal giorno successivo, infatti, i certificati medici dei lavoratori di tutti i settori saranno gestiti solo online: si darà così piena attuazione al percorso di digitalizzazione avviato dalla legge n. 311/2004 e completato dall'articolo 25 del collegato lavoro (legge n. 183/2010).

martedì 9 agosto 2011

Finanziamenti Agevolati: Contratti di Sviluppo

Dal 29 settembre si può presentare la domanda di contributo
Ente Promotore: Ministero dello Sviluppo Economico
Ente Gestore: Invitalia
Beneficiari: Imprese di tutte le dimensioni in forma singola o associata che effettuano investimenti nei settori della produzione dei beni e servizi, settore commerciale, settore turistico e settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Progetti ammissibili: Sono ammissibili progetti relativi a investimenti produttivi.
Agi investimenti produttivi possono essere abbinati eventualmente anche progetti di ricerca e sviluppo direttamente collegati ai progetti di investimento produttivi. Investimenti produttivi ammissibili:
A) Realizzazione di nuove unità produttive;
B) ampliamento di unità produttive esistenti;
C) diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
D) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili spese relative a progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività minoritarie di ricerca e industriale.
Spese ammissibili per investimenti:
A) Suolo aziendale e sue sistemazioni (max 10% dell’investimento complessivo ammissibile)
B) Opere murarie e assimilate;
C) Infrastrutture specifiche aziendali;
D) Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
E) Programmi informatici e gestionali d’impresa, brevetti, licenze, ecc…
Spese ammissibili per soggetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:
A) Il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e personale ausiliario . adibito alle attività di progetto di ricerca e sviluppo; con esclusione di personale con mansioni amministrativo-contabili e commerciali;
B) Gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione: nella misura e il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
C) Servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l’attività del progetto ecc..
D) Spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfettariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili per il personale;
E) Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo
Presentazione dell’istanza di accesso
Il soggetto proponente presenta a Invitalia l’istanza di accesso alla procedura di negoziazione, composta dal modulo di domanda (Allegato 1 per Programmi di Sviluppo presentati dal solo soggetto proponente o Allegato 2 per Programmi di Sviluppo presentati da più soggetti – proponente e aderenti) e dalla proposta di massima (Allegato 3), a cui vanno allegati i seguenti documenti:
1. certificato antimafia ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell'istanza di accesso, ovvero copia dell'avvenuta richiesta del medesimo
2. dichiarazione dell’impresa proponente relativa all’eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti (Allegato 4)
3. bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che alla data di presentazione dell'istanza non dispongano ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa
4. dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilità degli immobili e alla cantierabilità del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi e urbanistici
5. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia; le imprese costituite all'estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della Ambasciata in Italia del Paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel Paese di origine
6. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del DM 18 aprile 2005 (Allegato 5).

In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto incentivante delle agevolazioni (art. 8 del Regolamento GBER), deve essere allegata anche la documentazione di cui all’art. 7, comma 2 del DM 24 settembre 2010.
L'istanza, completa degli allegati, deve essere inviata a partire dal 29 settembre 2011 in formato cartaceo e in copia elettronica registrata su adeguato supporto informatico (CD - DVD - Memoria Pendrive) .
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740 - email: centroserviziaziendali@gmail.com

mercoledì 3 agosto 2011

Debiti contributivi inps e rateizzazione

L’art. 7, comma 2 lett. t e u, del dl n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106/2011 disciplina il pagamento dilazionato dei debiti contributivi.
In particolare, le citate norme del c.d. Decreto Sviluppo apportano alcune modifiche all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, relativo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi.
Innanzitutto, il c.d. Decreto Sviluppo rimuove il limite minimo dei duemila euro per accedere alla rateazione in sei rate trimestrali.
Permane, invece, il limite minimo di cinquemila euro per poter versare le somme in venti rate trimestrali di pari importo.
Inoltre, viene previsto che, se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a cinquantamila euro, la garanzia che il contribuente è tenuto a prestare (mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) deve essere commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle relative alle sanzioni nella misura piena, ma dedotto l’importo della prima rata.
In alternativa, può essere concessa ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute.
Ancora, viene meno la previsione secondo cui era ammessa la rateazione delle somme dovute a seguito di tassazione separata solo se tali somme fossero superiori a cinquecento euro.
Non viene meno, invece, la disposizione dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 che prevede che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo; né la disposizione del medesimo articolo secondo cui, nei casi di decadenza dal beneficio della dilazione di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, non potrà più essere concessa al contribuente la dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Per assistenza Fausto Ridolfo 3293222740

Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione passa per gli enti rappresentativi

Nell’ambito delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione unicamente agli enti bilaterali ed agli
organismi “paritetici” che rispettano i requisiti di rappresentatività territoriale e del settore in
cui opera (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Circolare n. 20/2011).
In seguito alle numerose segnalazioni, la Direzione generale dell’attività ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito “Ministero”) ha chiarito gli aspetti di
rilievo che devono essere verificati, ai fini della legittimazione dell’attività di formazione in
materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata dal
datore di lavoro in collaborazione con essi.
Va osservato preliminarmente che il D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), attribuisce un ruolo fondamentale alla
bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta
gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
A tal fine, però, è necessario che gli organismi incaricati di svolgere le suddette attività di
formazione presentino specifiche caratteristiche, che il Ministero individua nelle
disposizioni di cui all’art. 2, D.lgs. n. 276/2003 e all’art. 2, co. 1, lett. ee), D.lgs. n. 81/2008.
In particolare, gli organismi devono:
- essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento;
- operare nel settore di riferimento del datore di lavoro (es. edilizia);
- essere presente nel territorio in cui opera il datore di lavoro.
Per informazioni Fausto Ridolfo 3293222740

ENPALS: nuovo tasso degli interessi di mora a partire dal 1° ottobre 2011

Circolare n. 10 del 29 luglio 2011
Premessa - L’ENPALS rende note le disposizioni in ordine agli effetti della nuova misura dell’interesse di mora da applicare sul debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, è stata fissata al 5,0243 per cento, in ragione annuale. (ENPALS, circolare n. 10 del 29 luglio 2011)
Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011, è stata fissata con decorrenza 1° ottobre 2011, al 5,0243 per cento, in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973.
Le sanzioni civile - Al riguardo, si rammenta che, secondo il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000, nelle ipotesi di omissione contributiva cui art. all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) secondo periodo e nei casi di evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione civile non può essere superiore rispettivamente al 40% e al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Interessi di mora - Si rammenta, in proposito, che in luogo degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, decorso il termine stabilito per notificare la cartella di pagamento di cui all’art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, sulle somme iscritte a ruolo dagli enti previdenziali, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999).
Misura dell’interesse di mora - L’Istituto informa che, a decorrere dal 1° ottobre 2011, anche la misura dell’interesse di mora, che matura sull’importo del solo debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere fissata al 5,0243 per cento in ragione d’anno.
Per assistenza Fausto Ridolfo 3293222740

Appalti. Le buste delle offerte vanno aperte in seduta pubblica

Appalti. La decisione n. 13/2011 del Consiglio di Stato ha sancito la pubblicizzazione dell'apertura delle offerte tecniche per assicurare il rispetto del principio di pubblicità.
Nelle gare di appalto devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità di tutti i plichi contenenti l'offerta, compresi quelli con la parte tecnicoqualitativa.
La mera constatazione dell'integrità delle buste soddisfa solo parzialmente le
esigenze di pubblicità e trasparenza, in quanto non consente ai concorrenti presenti di rendersi conto della presenza nelle buste dei documenti recanti le offerte tecniche, così come avviene per i documenti amministrativi e per le offerte economiche.